Consiglio d'Istituto

Nella scuola secondaria superiore, il consiglio di istituto è costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 4 dei genitori degli alunni, 4 degli alunni e il dirigente scolastico, membro di diritto. Il consiglio d'Istituto è presieduto da uno dei membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori.

La Giunta esecutiva è composta da un docente, un rappresentante del personale amministrativo o tecnico o ausiliario, da un genitore e da uno studente. Di diritto ne fanno parte il dirigente scolastico, che la presiede, e il direttore dei servizi generali e amministrativi che ha anche funzioni di segretario della giunta stessa.

Elezioni

Per il consiglio di istituto, sia in caso di rinnovo dell'organo, giunto alla scadenza triennale, sia in caso di prima costituzione, le elezioni vengono indette dal dirigente scolastico. Le operazioni di votazione debbono svolgersi nelle date fissate dal MIUR, un giorno festivo dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e in quello successivo dalle ore 8.00 alle 13.00.
Indicazioni più dettagliate in merito alle procedure sono tuttora contenute nella O.M. 215/91 e nella O.M. 277/98 che modifica e integra la precedente normativa.

La componente studentesca del consiglio d'istituto viene rinnovata ogni anno: nel caso non si debba procedere al rinnovo triennale di tutte le componenti, l'elezione si svolge con procedura semplificata, nello stesso giorno previsto dal dirigente scolastico per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe (entro il 31 ottobre di ogni anno) 

Il Consiglio di istituto, a sua volta, elegge al suo interno la Giunta esecutiva.

Contatti

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Ultima revisione il 18-02-2023